PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge e definizione di grotte marine).

      1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.
      2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.

Art. 2.
(Censimento delle grotte marine).

      1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Art. 3.
(Regimi di tutela delle grotte marine).

      1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre

 

Pag. 4

1982, n. 979, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte marine nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.
      3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.
      4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Regimi speciali di tutela).

      1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.
      2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

 

Pag. 5

Art. 5.
(Gestione delle grotte marine).

      1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.
      2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.
      3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.
      4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

Art. 6.
(Sorveglianza delle grotte marine).

      1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, sotto il coordinamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità

 

Pag. 6

previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.