1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.
2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.
1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre
1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.
2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.
1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.
2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.
3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.
4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.
1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, sotto il coordinamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità